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Giudice di Pace di Foggia Sent. n. 1000/08

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La ritardata esecuzione della richiesta di portabilità del numero (cd. “portability number”) è fonte di responsabilità a carico del gestore telefonico ricevente il nuovo cliente, posto che a tale operatore telefonico, per consolidata prassi tecnica e commerciale, l'utente deve necessariamente presentare la richiesta di portabilità. Il reclamante ha, pertanto, diritto di veder risarcito il proprio danno patrimoniale consistito nel dispendio di energie, di attività compiute e di spese sostenute, anteriormente all'instaurazione del procedimento giurisdizionale, il riconoscimento delle proprie ragioni. Va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del “danno personale” per il subito turbamento della qualità della vita e delle attività di relazione, lo stress, l'inquietudine e le sofferenze morali cagionate dalle continue richieste di notizie per poter comprendere le motivazioni del mancato servizio. I danni sopra indicati vanno quantificati in via equitativa.



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