Giudice di Pace di Foggia Sent. n. 1000/08
La ritardata esecuzione della richiesta di portabilità del numero (cd. “portability number”) è fonte
di responsabilità a carico del gestore telefonico ricevente il nuovo cliente, posto che a tale
operatore telefonico, per consolidata prassi tecnica e commerciale, l'utente deve necessariamente
presentare la richiesta di portabilità. Il reclamante ha, pertanto, diritto di veder risarcito il
proprio danno patrimoniale consistito nel dispendio di energie, di attività compiute e di spese
sostenute, anteriormente all'instaurazione del procedimento giurisdizionale, il riconoscimento delle
proprie ragioni. Va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del “danno personale” per il
subito turbamento della qualità della vita e delle attività di relazione, lo stress, l'inquietudine e le
sofferenze morali cagionate dalle continue richieste di notizie per poter comprendere le motivazioni
del mancato servizio. I danni sopra indicati vanno quantificati in via equitativa.
In caso di richiamo o commento della sentenza su pagine di altri portali web si prega di indicare la fonte citando il presente sito.
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