lawyers

Giudice di Pace di Foggia Sent. n. 1513/08

line
La ritardata esecuzione della richiesta di portabilità del numero (cd. “portability number”) è fonte di responsabilità a carico del gestore telefonico ricevente il nuovo cliente, posto che a tale operatore telefonico, per consolidata prassi tecnica e commerciale, l'utente deve necessariamente presentare la richiesta di portabilità. Il reclamante ha, pertanto, diritto di veder risarcito il disagio che ha dovuto subire per ottenere quanto agevolmente ottenibile con una maggior diligenza ed una maggior correttezza contrattuale da parte della società telefonica. E' inoltre meritevole di biasimo il contegno non conciliativo del gestore telefonico: la querelle poteva, infatti, essere già risolta in via stragiudiziale in seguito alle richieste dell'utente. Giunti in sede giudiziale, i danni patiti possono opportunamente essere quantificati e liquidati in via equitativa.



In caso di richiamo o commento della sentenza su pagine di altri portali web si prega di indicare la fonte citando il presente sito.