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Giudice di Pace di Foggia Sent. n. 1597/08

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La ritardata esecuzione della richiesta di portabilità del numero (cd. “portability number”) è fonte di responsabilità a carico del gestore telefonico ricevente il nuovo cliente, posto che a tale operatore telefonico, per consolidata prassi tecnica e commerciale, l'utente deve necessariamente presentare la richiesta di portabilità. Il reclamante ha, pertanto, diritto di veder risarcito il proprio danno patrimoniale consistito nel dispendio di energie, di attività compiute e di spese sostenute, anteriormente all'instaurazione del procedimento giurisdizionale, per il riconoscimento delle proprie ragioni. Va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del “danno personale” per il subito turbamento della qualità della vita e delle attività di relazione, lo stress, l'inquietudine e le sofferenze morali cagionate dalle continue richieste di notizie per poter comprendere le motivazioni del mancato servizio. I danni sopra indicati vanno quantificati in via equitativa.



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