Giudice di Pace di Foggia Sent. n. 1597/08
La ritardata esecuzione della richiesta di portabilità del numero (cd. “portability number”) è fonte
di responsabilità a carico del gestore telefonico ricevente il nuovo cliente, posto che a tale
operatore telefonico, per consolidata prassi tecnica e commerciale, l'utente deve necessariamente
presentare la richiesta di portabilità. Il reclamante ha, pertanto, diritto di veder risarcito il
proprio danno patrimoniale consistito nel dispendio di energie, di attività compiute e di spese
sostenute, anteriormente all'instaurazione del procedimento giurisdizionale, per il riconoscimento delle
proprie ragioni. Va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del “danno personale” per il
subito turbamento della qualità della vita e delle attività di relazione, lo stress, l'inquietudine e le
sofferenze morali cagionate dalle continue richieste di notizie per poter comprendere le motivazioni
del mancato servizio. I danni sopra indicati vanno quantificati in via equitativa.
In caso di richiamo o commento della sentenza su pagine di altri portali web si prega di indicare la fonte citando il presente sito.
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