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Trib. Foggia Sent. n. 493/11

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Nell'ipotesi di infortunio conseguente ad insidia stradale, alla ristorabilità del danno morale, risarcibile nei soli limitatissimi casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali campeggia il danno da reato, non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di specie, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge o se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. In tal senso, il comportamento omissivo dell'ente comunale, reo di non aver provveduto all'eliminazione dell'insidia stradale, ben può essere astrattamente inquadrato nella previsione di cui all'art.590 c.p. con la conseguenza della riconoscibilità in favore della reclamante di una specifica somma a titolo di “danno morale”. Va, altresì, affermato che su tutte le somme attualizzate oggetto di risarcimento compete, sulla base della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.1712/95, anche il cd. “danno da ritardato pagamento”, inteso come danno provocato dalla ritardata corresponsione delle somme dovute a titolo risarcitorio, liquidabile mediante criteri presuntivi e equitativi.



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