Trib. Foggia Sent. n. 493/11
Nell'ipotesi di infortunio conseguente ad insidia stradale, alla ristorabilità del danno morale,
risarcibile nei soli limitatissimi casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali campeggia il
danno da reato, non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se
essa, come nel caso di specie, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge o
se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. In tal senso, il comportamento
omissivo dell'ente comunale, reo di non aver provveduto all'eliminazione dell'insidia stradale, ben
può essere astrattamente inquadrato nella previsione di cui all'art.590 c.p. con la conseguenza della
riconoscibilità in favore della reclamante di una specifica somma a titolo di “danno morale”.
Va, altresì, affermato che su tutte le somme attualizzate oggetto di risarcimento compete, sulla
base della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.1712/95, anche il cd. “danno da ritardato
pagamento”, inteso come danno provocato dalla ritardata corresponsione delle somme dovute a
titolo risarcitorio, liquidabile mediante criteri presuntivi e equitativi.
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