Trib. Foggia Sent. n. 1424/11
Va affermata la responsabilità del gestore telefonico che invii all'utente SMS di carattere
commerciale e/o pubblicitario e/o promozionale senza averne ricevuto espressa autorizzazione
dal destinatario ovvero qualora, pur avendone ottenuto il consenso, questo sia stato revocato
dal cliente in un momento successivo nelle forme di legge. L'invio degli SMS in questione risulta
illegittimo sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e l'illiceità del trattamento dei dati
personali senza autorizzazione o consenso dell'interessato, dall'altro perchè la continuata
e prolungata ricezione di SMS indesiderati è in grado di provocare di per sé una illegittima
intrusione nella sfera privata del soggetto destinatario, concretizzando una lesione della sua
privacy e riservatezza, oltre che un'usurpazione del suo tempo per la involontaria verifica e
successiva cancellazione dei messaggi indesiderati. Va pertanto ordinato alla società telefonica l'immediata cessazione dell'illegittima attività di invio degli SMS indesiderati, costituente “spamming”, mentre quanto al danno patito patito, non potendo essere facilmente
provato nel suo preciso ammontare, va valutato in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c.
In caso di richiamo o commento della sentenza su pagine di altri portali web si prega di indicare la fonte citando il presente sito.
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