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Trib. Foggia Sent. n. 1424/11

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Va affermata la responsabilità del gestore telefonico che invii all'utente SMS di carattere commerciale e/o pubblicitario e/o promozionale senza averne ricevuto espressa autorizzazione dal destinatario ovvero qualora, pur avendone ottenuto il consenso, questo sia stato revocato dal cliente in un momento successivo nelle forme di legge. L'invio degli SMS in questione risulta illegittimo sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e l'illiceità del trattamento dei dati personali senza autorizzazione o consenso dell'interessato, dall'altro perchè la continuata e prolungata ricezione di SMS indesiderati è in grado di provocare di per sé una illegittima intrusione nella sfera privata del soggetto destinatario, concretizzando una lesione della sua privacy e riservatezza, oltre che un'usurpazione del suo tempo per la involontaria verifica e successiva cancellazione dei messaggi indesiderati. Va pertanto ordinato alla società telefonica l'immediata cessazione dell'illegittima attività di invio degli SMS indesiderati, costituente “spamming”, mentre quanto al danno patito patito, non potendo essere facilmente provato nel suo preciso ammontare, va valutato in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c.



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