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Trib. Foggia Sent. n. 1700/11

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Le frequenti interruzioni del servizio telefonico, intervallate da brevi ripristini in conseguenza di palliativi interventi tecnici, integrano un inadempimento delle obbligazioni scaturenti a carico della società telefonica, atteso che, in forza del contratto in essere tra le parti, il gestore deve garantire all'abbonato la fruizione di un servizio efficiente. Dedotta e dimostrata l'inefficienza del servizio somministrato, incombe sulla società telefonica l'eventuale prova contraria tesa a dimostrare la funzionalità della linea telefonica. In difetto di tanto va ordinato alla compagnia telefonica il ripristino definitivo e duraturo del servizio telefonico, mentre a titolo risarcitorio, spetta all'utente il rimborso di parte del canone corrisposto al gestore per un servzio telefonico inefficiente.



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