Trib. Foggia Sent. n. 879/12
La sospensione del servizio telefonico per le chiamate in uscita, in mancanza di validi e comprovati
presupposti, comporta una responsabilità della società telefonica per inadempienza degli obblighi
contrattuali, in particolare quello di garantire al cliente la possibilità di un'efficace comunicazione
telefonica e la violazione del principio di buona fede di cui all'art.1375 c.c. L'utente va perciò
indennizzato nella misura di Euro 10,00 per ogni giorno di sospensione del servizio ai sensi della
Delibera n.124/10/Cons. dell'A.G.Com.
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